Regole per la privacy in Condominio

I dati riguardanti i singoli condomini, sono soggetti a regole ben precise stabilite dal Garante della Privacy. Di seguito alcune regole definite dal Garante della Privacy per una corretta gestione dei dati personali da parte dell’assemblea e dell’amministratore condominiale:

  • Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
  • Per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti.
  • È invece vietata la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, nei quali è consentita solo l’affissione di avvisi generali (quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti).
  • I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell’abbattimento delle cosiddette “barriere architettoniche”).
  • La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all’assemblea condominiale di estranei è consentita con l’assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all’ordine del giorno. È possibile videoregistrare l’assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti.
  • Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy.
  • L’amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all’amministratore.

Fonte:

Tali regole sono contenute nella Prescrizione del Garante del 18 maggio 2006, “Amministrazione dei condomìni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3-7-2006.