L’Assemblea di Condominio

​L’assemblea di condominio è l’organo rappresentativo degli interessi dei condòmini attraverso il quale vengono prese le decisioni sulla gestione delle parti comuni.

Viene convocata annualmente in via ordinaria dall’amministratore e in via straordinaria quando lo si ritenga opportuno, dall’amministratore, anche su richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.

La convocazione

L’avviso di convocazione deve essere notificato (tramite raccomandata, posta certificata, fax o consegna a mano) a tutti i condomini entro cinque giorni dalla data fissata per la riunione e deve riportare l’ordine del giorno, vale a dire gli argomenti che saranno discussi durante l’assemblea. 

L’assemblea in prima convocazione è valida se rappresenta i due terzi dei condomini e due terzi dei millesimi.

Se non si raggiunge tale quorum, si passa ad una seconda convocazione, che si tiene in un giorno successivo a quello della prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei condomini che possiedono almeno un terzo dei millesimi.

Il condòmino che non può partecipare all’assemblea può farsi rappresentare rilasciando una delega firmata ad altro condomino, all’amministratore od anche ad una persona estranea al condominio.

Voto ordinario

Una volta costituita l’assemblea, le decisioni “ordinarie” (cioè che non includono i casi citati di seguito) devono essere votate dalla maggioranza degli intervenuti.

Modifica tabelle millesimali

Per modificare le tabelle millesimali, ci sono alcuni casi in cui non è necessaria l’unanimità, ma è sufficiente la maggioranza di metà più uno degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi:

  • quando le tabelle sono conseguenza di un errore;
  • quando, a seguito di interventi (ad esempio una nuova veranda), è cambiato di oltre un quinto il valore proporzionale di una singola unità immobiliare.

Parti comuni

Per cambiare la destinazione d’uso e delle parti comuni del condominio (ad esempio, trasformare in appartamento uno stenditoio). Sarà sufficiente la maggioranza di quattro quinti dei condomini, con quattro quinti dei millesimi. Agevolazione intervenuta a seguito della riforma del 2012, in quanto prima si necessitava di un voto all’unanimità.

 

Le delibere assembleari possono essere impugnate al fine di ottenere l’annullamento, anche dai condomini che si sono astenuti. In caso di controversia la normativa stabilisce la mediazione (obbligatoria).

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