La ripartizione delle spese condominiali

​​​​​In generale, la legge stabilisce che le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni dell’edificio, siano ripartite tra i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno di essi, salvo diversa convenzione. Nel caso in cui invece si tratti di parti comuni destinate a un diverso godimento da parte dei condòmini, le spese saranno ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.

La ripartizione delle spese avviene utilizzando le tabelle millesimali, che rappresentano le quote di proprietà nel condominio di ciascun condòmino, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità ed il valore dell’intero edificio, fatto pari a 1.000.

In un singolo condominio, possono esserci più tabelle millesimali, da applicare alle diverse tipologie di spesa, relativamente alla tipologia di bene. 

Le tabelle millesimali vengono utilizzate dall’amministratore di condominio, per stabilire oltre alle spese da versare, anche il potere di voto che ciascun condòmino ha a disposizione in assemblea.

Per modificare le tabelle millesimali, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dell’assemblea, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 18477 del 9 agosto 2010. Precedentemente, era necessaria l’unanimità dei condomini, rendendo molto difficile adeguare le tabelle nei casi in cui le proprietà dei singoli condomini venivano ampliate.

Casi particolari di ripartizione delle spese

Ascensore: La normativa prevede di poter inserire delle clausole nel regolamento condominiale che permettono di ripartire le spese di riparazione dell’ascensore per il 50% in base ai millesimi posseduti da ciascun condomino e per l’altro 50% in base all’altezza del piano.

Manutenzione delle scale: Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani che le utilizzano. La spesa è ripartita tra essi per il 50% in base ai millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Morosità

In caso di morosità, l’amministratore deve agire con decreto ingiuntivo contro i morosi, senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea, entro sei mesi dal rendiconto in cui sono riportate le rate di spesa che questi ultimi non hanno pagato. Se la mora dura più di 6 mesi, l’amministratore ha l’obbligo di sospendere il condòmino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.

Questione della riservatezza  

Il Garante della Privacy ha stabilito che “nel condominio ciascun partecipante alle spese può conoscere le spese altrui e può anche conoscere gli inadempimenti altrui, sia al momento del rendiconto annuale, sia previa richiesta all’amministratore.

Dunque ogni eventuale richiamo alla privacy, da parte dei morosi, è fuori luogo. Ciò nonostante, salvo il caso dei creditori visto sopra, non si possono divulgare spese o morosità all’infuori del rendiconto. È quindi vietato sia esporre tali dati in bacheca, sia comunicarli a terzi.

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